La responsabilità erariale rimane distinta dalla responsabilità per colpa grave del medico, che risponde in caso di rivalsa secondo la legge Gelli Bianco ( triplo RAL) e non secondo la legge Foti 01/2026

La Corte dei Conti si è recentemente espressa sulla responsabilità sanitaria del medico SSN ribadendo che la sua responsabilità rimane distinta e separata dal danno erariale che si determina in seguito al pagamento del risarcimento al Paziente da parte della Struttura.
Per il medico dunque non si applica il regime più favorevole della legge FOTI 01/2026 per i Dipendenti Pubblici ( che ha stabilito il limite della rivalsa entro il 30% del danno ed entro il doppio della RAL).
Per il medico si continua ad applicare la legge Gelli Bianco, in quanto legge speciale, che relativamente alla rivalsa e alla surroga, fissa il limite del triplo della RAL per ogni evento.
Rimane a carico del medico l’onere di provvedere con una idonea garanzia che copra la Colpa Grave contro il rischio relativo all’azione di rivalsa entro i limiti sopra citati ( triplo RAL).

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