STATUTO SIAAIC

Art. I – Denominazione

È costituita un’Associazione medico-scientifica, culturale interprofessionale e interdisciplinare, operante nel rispetto del Decreto Ministero della Salute 2 agosto 2017, avente la denominazione “Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica”, in forma abbreviata “SIAAIC” (di seguito Società o Associazione). La stessa svolgerà la propria attività  nell’ambito  del  territorio nazionale e, comunque, in almeno dodici regioni.

L’Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili agli Enti/Soci fondatori. L’Associazione non ha tra le finalità istituzionali la  tutela  sindacale  dei  propri  associati  e non potrà svolgere direttamente o indirettamente attività sindacali.

L’attività dell’Associazione deve tendere all’autosufficienza della gestione ed è caratterizzata da autonomia scientifica nel rispetto della deontologia professionale sanitaria e dei diritti e interessi legittimi degli Enti/Soci fondatori. Pertanto, l’Associazione e i suoi legali rappresentanti sono del tutto autonomi e indipendenti e non viene svolta attività imprenditoriale né è prevista alcuna partecipazione ad essa, sia in forma diretta che indiretta, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

Art. II – Sede

La Società ha sede a Milano in Via San Gregorio 12.

Art. III – Finalità della Società

La Società ha lo scopo di riunire coloro che promuovono e si dedicano ad approfondire e coordinare lo studio e il progresso scientifico e culturale nel campo dell’Allergologia, Asma e Immunologia clinica e di divulgarne l’applicazione. L’attività della Società, in particolare, si concreta:

  1. nella promozione e divulgazione del progresso scientifico e degli studi di ricerca clinica e di base in Allergologia, Asma e Immunologia clinica in tutti i campi delle Scienze mediche e biologiche;
  2. nello sviluppo e promozione di una continua e costante attività di aggiornamento professionale e di formazione nei confronti degli Associati con programmi di attività formativa inerenti alla programmazione e all’attuazione delle attività di Educazione Continua in Medicina – ECM (Continuing Medical Education – CME) e dei percorsi di sviluppo professionale permanente (Continuing Professional Development, CPD) del personale medico e paramedico, anche in collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e altre Istituzioni sanitarie pubbliche, nonché con l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGE.NA.S.) e la FISM (Federazione Italiana Società Medico Scientifiche) per la elaborazione di linee guida di ricerca e di applicazione clinica nonché dei criteri di valutazione;
  3. nell’organizzazione di congressi e convegni scientifici, nonché programmi di attività formativa ECM;
  4. nel promuovere trial di studio e ricerche scientifiche finalizzate anche in collaborazione con altre Società od Organismi scientifici;
  5. nella pubblicazione della rivista organo ufficiale della Società Clinical Molecular Allergy
  6. nella promozione di rapporti con enti affini, nazionali ed internazionali, e tra i cultori delle varie discipline in cui si articolano l’Allergologia, l’Asma e l’Immunologia clinica;
  7. nell’attuazione di ogni azione necessaria a tutelare gli interessi scientifici e culturali dei Soci e dei cultori di Allergologia, Asma e Immunologia clinica;
  8. nell’adozione di altre iniziative approvate dagli Organi associativi;
  9. nel promuovere l’organizzazione di Centri, Istituzioni e Organizzazioni che abbiano come fine lo studio, la prevenzione e l’assistenza nel campo dell’Allergologia, Asma e Immunologia clinica

Tutta l’attività scientifica prodotta dall’Associazione verrà pubblicata nel sito web della medesima, il quale verrà aggiornato costantemente.

Al fine di raggiungere i propri scopi, l’Associazione potrà assumere interessenze e partecipazioni in altri Enti, Organismi e Società con finalità anche indirettamente analoghe alla propria, nonché costituire o promuovere la formazione e lo sviluppo di società, fondazioni o altre istituzioni comunque utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi scientifici e culturali e dell’amministrazione del proprio patrimonio.

Art. IV- DURATA

L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. V – Soci

  1. La Società è composta da Soci Ordinari, Soci Onorari, Soci Junior, Soci Specializzandi, Soci Infermieri e Soci Tecnici di laboratorio. Le quote sociali sono intrasmissibili
  2. Possono divenire Soci Ordinari, senza limitazione alcuna di carattere professionale o lavorativo, tutti i Medici Specialisti o Specializzandi e tutti i Laureati in Medicina e Chirurgia o in altre discipline, che si interessino attivamente ai  problemi  di  Allergologia,  Asma  ed  Immunologia clinica, operanti nelle strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o area interdisciplinare che l’Associazione rappresenta. L’ammissione di un Socio avviene su delibera motivata del Consiglio Direttivo, previa compilazione di una scheda, che deve essere richiesta alla Segreteria (o scaricata dal sito della SIAAIC e trasmessa via @mail) e presentata da parte di due Soci. La qualità di Socio si acquisisce dopo  il  versamento  della  quota  sociale,  se  prevista,  e  risulta dall’iscrizione sul libro dei Soci. I Soci in regola con le quote hanno facoltà di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee generali, di rivestire cariche sociali, di partecipare alle riunioni della Società. Possono, inoltre, diventare Soci Ordinari tutti i laureati nelle professioni sanitarie, quali gli Infermieri e i Tecnici di Laboratorio Biomedico, che esercitano la loro attività in strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale, o in regime libero-professionale, con attività nell’ambito dell’Allergologia, delle Malattie Respiratorie e dell’Immunologia. I Soci Ordinari che non hanno ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età sono definiti Soci Sono definiti “soci Specializzandi” quei soci con età maggiore a 35 anni e regolarmente iscritti a scuole di specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica o specializzazioni affini. I soci Specializzandi dovranno inviare, ogni anno, alla Segreteria un attestato di iscrizione alla scuola di specializzazione”.
  3. Soci Onorari possono divenire, su proposta di un Consigliere ed in seguito a voto espresso dal Consiglio Direttivo, quei Soci Ordinari iscritti da almeno dieci anni alla Società, o studiosi italiani o stranieri che abbiano  apportato  contributi  di  grande  rilievo  nel  campo  dell’Allergologia  e dell’Immunologia clinica e di I Soci Onorari, che godono degli stessi diritti degli altri Soci, sono dispensati dal pagamento della quota associativa annuale.
  4. Obblighi dei Soci

Ad ogni Socio è fatto obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto;
  • intervenire alle Assemblee nei casi previsti;
  • osservare le deliberazioni legalmente assunte dall’Assemblea generale dei Soci e dal Consiglio Direttivo;
  • non danneggiare in alcun modo l’Associazione;
  • versare la quota associativa secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
  • versare i contributi sociali in relazione alle prestazioni richieste dall’Associazione.

ART. VI – PERDITA DELLO STATO DI SOCIO

La decadenza della qualifica di Socio avviene:

  1. a) per dimissioni, da presentare per iscritto al Presidente della Società;
  2. b) per morosità, dopo 3 anni di mancato pagamento delle quote associative annuali;
  3. c) per svolgimento di attività in contrasto con le finalità della Società, per delibera del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei 2/3 (due terzi) di voti, sentito il parere del Collegio dei Su richiesta dell’interessato, sottoposta alla ratifica dell’Assemblea Generale dei Soci, il Socio decaduto per morosità può essere reiscritto previo pagamento delle quote associative arretrate

Art. VII – Organi della Società

  1. La gestione della Società ed il perseguimento delle sue finalità avvengono attraverso i seguenti Organi sociali:
    • Assemblea Generale dei Soci;
    • Consiglio Direttivo e Comitato Esecutivo;
    • Collegio dei Probiviri;
    • Collegio dei Revisori dei Conti;
    • Collegio per i problemi legislativi e normativi;
    • Sezioni Regionali e
    • Consiglio dei Junior Members, costituito da tutti i Soci SIAAIC under 35 (trentacinque).
    • Consiglio dei Coordinatori delle Sezioni Regionali o Interregionali della SIAAIC, costituito da tutti i Coordinatori di Sezioni Regionali e Interregionali della SIAAIC sul territorio
    • Comitato Scientifico
    • Aree Tematiche di Interesse (ATI)
    • Task Force
  2. Tutte le cariche sociali sono da intendersi a titolo gratuito, quindi i membri degli organi dell’Associazione non percepiscono alcun compenso per l’operato che svolgono per l’Associazione stessa, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l’assolvimento dell’incarico e debitamente documentate.
  3. I legali rappresentanti e gli amministratori dell’Associazione non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività svolta dall’Associazione.
  4. Un Socio non può ricoprire più di una carica sociale, ad eccezione dei due membri del Consiglio Direttivo che  sono  eletti  come  rappresentanti   dal   Consiglio   delle   Sezioni   Regionali dei tre membri del Consiglio Direttivo che facciano parte del Collegio per i problemi legislativi e normativi.
  5. I Soci deferiti al Collegio dei Probiviri ed in attesa della relativa decisione non sono eleggibili a cariche sociali

Art. VIII – Assemblea Generale dei Soci

  1. All’Assemblea Generale dei Soci possono partecipare soltanto i Soci Ordinari, Junior, Infermieri e Tecnici di laboratorio in regola con il pagamento delle quote associative ed i Soci Onorari
  2. L’Assemblea Generale dei Soci si riunisce in via ordinaria ogni anno, di regola in occasione dei Congressi della Società, ed in via straordinaria ogni qualvolta la convocazione venga richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo, ovvero da almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto.
  3. L’Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Presidente della Società, che ne fissa la sede, la data e l’ordine del giorno. Le convocazioni devono essere effettuate per iscritto e possono essere inviate, a ciascun Socio, anche per via  telematica o  con  altro  strumento  equipollente almeno 15 giorni prima della data stabilita
  4. Presidente dell’Assemblea Generale dei Soci è il Presidente della Società, coadiuvato dal Presidente Eletto, dai Vice Presidenti, dal Segretario e dal Tesoriere della Società stessa
  5. L’Assemblea, in prima convocazione, è valida qualora sia presente almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti
  6. L’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci ha le seguenti attribuzioni:
    1. approvare la relazione del Presidente ed il bilancio annuale preventivo e consuntivo della Società. L’esercizio finanziario della Società coincide con l’anno solare
    2. modificare lo Statuto. Le modifiche di  Statuto,  specificate  nell’avviso  di  convocazione, nonché lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’Associazione, debbono essere approvati con almeno 2/3 (due terzi) dei voti dei presenti aventi diritto al voto

Nell’ambito dell’Assemblea, con cadenza biennale sono indette le elezioni per il rinnovo di tutte le cariche sociali.

In particolare si provvederà a:

  • eleggere il Consiglio Direttivo;
  • eleggere il Collegio dei Probiviri;
  • eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • eleggere due membri di sua competenza nel Collegio per problemi legislativi e normativi;
  • proporre al Consiglio Direttivo i programmi scientifici ed amministrativi della Società per il successivo anno;
  • deliberare su proposte ed argomenti vari indicati nell’ordine del

 

  1. Le delibere dell’Assemblea Generale dei Soci vengono prese a maggioranza semplice dei voti dei presenti aventi diritto al voto. Non sono ammesse votazioni per
  2. Le votazioni dell’Assemblea Generale dei Soci avvengono:
    1. mediante voto segreto per l’elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei due membri di sua competenza nel Collegio per problemi legislativi e normativi;
    2. per alzata di mano in tutte le altre circostanze, tranne nei casi in cui il voto segreto venga richiesto da almeno 1/3 (un terzo) dei Soci aventi diritto al voto

 

Art. IX – Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto:
  • dal Presidente, dal Past President e dal membro Historian, i quali non debbono essere votati dall’Assemblea in occasione delle elezioni;
  • da 14 (quattordici) membri eletti dall’Assemblea SIAAIC di cui:
  • 7 (sette) membri appartenenti al corpo Università: eletti con scrutinio segreto dall’Assemblea SIAAIC;
  • 7 (sette)        membri appartenenti al        corpo        Ospedali/ASL:         eletti con        scrutinio segreto dall’Assemblea SIAAIC

Ciascun Socio SIAAIC può esprimere un massimo di 14 preferenze per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo;

  • da 2 (due) Coordinatori delle Sezioni Regionali e Interregionali della SIAAIC: eletti con scrutinio segreto dal Consiglio dei Coordinatori delle Sezioni regionali e interregionali della SIAAIC;
  • da 3 (tre) Soci Junior (Soci    Ordinari     under     35): eletti     secondo     le    modalità     previste dall’art. X punto 10;
  • I Presidenti delle Aree Tematiche di Interesse eletti dalle singole ATI
  • 1 (un) Coordinatore Comitato Scientifico
  • 1 (un) Coordinatore ATI e TASK FORCE (eletto dai Presidenti delle ATI e delle TASK FORCES
  1. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti, su proposta del Presidente, a maggioranza semplice:
    • il Presidente Eletto, secondo le modalità riportate al punto 3;
    • il Vice Presidente Universitario;
    • il Vice Presidente Ospedaliero/ASL;
    • il Tesoriere;
    • il Segretario
  2. Il Presidente Eletto viene nominato dal Comitato Esecutivo, su proposta del Presidente e approvato nell’ultima seduta del Consiglio Direttivo da lui presieduto, da una rosa costituita da:
  • i due Vice Presidenti;
  • il Tesoriere;
  • il Segretario

Si procede quindi all’elezione nell’ultima seduta del mandato biennale del Consiglio Direttivo stesso.

Le candidature dei Soci per l’elezione nel Consiglio Direttivo devono pervenire al Presidente ed al Segretario almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell’Assemblea elettiva. La candidatura dovrà essere corredata da un sintetico CV e da un elenco delle attività/proposte che il candidato ritiene possano implementare la SIAAIC. A tali proposte dovranno anche essere accluse le modalità di realizzazione.

Nell’ambito del Consiglio Direttivo esiste un Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo ha il compito di rendere più snella l’attività del Consiglio Direttivo con le modalità e gli strumenti che riterrà più adeguati (ad esempio incarichi/deleghe ad hoc), nell’ambito dello Statuto e del Regolamento societario.

Il Comitato Esecutivo è composto dai seguenti membri del Consiglio Direttivo:

  • Past President;
  • Presidente;
  • Presidente Eletto;
  • Vice Presidente Ospedaliero /ASL;
  • Vice Presidente Universitario;
  • Segretario;
  • Tesoriere
  1. Mandati Biennali

I mandati per il Consiglio Direttivo sono così stabiliti:

  • i 7 membri eletti/Università ed i 7 membri eletti/Ospedali-Aziende Sanitarie possono svolgere 2 (due) mandati consecutivi ad eccezione di coloro che hanno ricoperto il ruolo di Segretario e Tesoriere nei precedenti Comitati, i cui mandati potranno essere 3 (tre) consecutivi all’interno del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo
  • i Junior Member (Soci under 35) eletti, i Coordinatori di Sezione Regionale-Interregionale eletti e i Presidenti di Aree Tematiche di Interesse possono svolgere 1 (uno) mandato

I mandati per il Comitato Esecutivo sono così stabiliti:

Tutti i membri del Comitato Esecutivo svolgeranno nella loro posizione un solo mandato biennale, ad eccezione del Segretario e del Tesoriere che ne possono svolgere tre.

Inoltre il Vicepresidente che non viene eletto Presidente SIAAIC, può – per un secondo mandato- rimanere nella sua posizione (vicepresidente).

 

Il Consiglio Direttivo ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità per cause eccezionali o di forza maggiore, di proporre l’allungamento del mandato dell’intero Consiglio Direttivo di almeno un anno. Tale proposta deve essere approvata in via definitiva, con convocazione di una Assemblea straordinaria nelle modalità previste dall’Articolo 8.

 

  1. Il Presidente Eletto fa parte di diritto del successivo Consiglio Direttivo, viene proposto dal Presidente uscente, votato nell’ultima seduta dei Consiglio Direttivo presieduta dal Presidente uscente stesso. Il Presidente uscente, al termine del mandato biennale, viene nominato Past President e fa parte di diritto del successivo Consiglio Il Past President diventa di diritto membro Historian.
  2. Nel caso si rendesse vacante un posto di Consigliere prima dei termini del mandato, gli succederà il primo dei non eletti che durerà in carica per la residua durata del In caso di parità dei voti tra due o più Soci, verrà eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione alla Società ed afferente allo stesso gruppo. Ed in caso di ulteriore parità, il socio di maggiore età.
  3. Le riunioni del Consiglio Direttivo avvengono su convocazione del Presidente, che ne fissa la sede, la data e l’ordine del giorno, almeno una volta all’anno, ogni qualvolta egli lo ritenga necessario ovvero su richiesta scritta di almeno 5 membri del Consiglio. La convocazione, con l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno, deve essere inviata ai Consiglieri almeno anche per via telematica o con altro strumento equipollente, almeno 15 giorni prima della data stabilita. Ciascun Consigliere, con richiesta scritta al Presidente, può chiedere che vengano inseriti nell’ordine del giorno gli argomenti che crede opportuno vengano discussi
  4. Le riunioni del Consiglio Direttivo, in prima convocazione, sono valide quando siano presenti almeno il 50% dei Consiglieri aventi diritto di voto
  5. Le delibere del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza semplice: in caso di parità dei voti, decide il voto del Presidente. Ogni Consigliere ha diritto di voto: non sono ammesse votazioni per delega. Le votazioni dei Consiglieri avvengono per alzata di mano ovvero, su richiesta di almeno un terzo dei presenti, per scrutinio segreto
  6. I tre rappresentanti dei Soci Junior (Soci under 35) nel Consiglio Direttivo della Società vengono eletti a scrutinio segreto con le modalità di elezione degli altri Membri del Consiglio Direttivo stesso; l’elettorato attivo è costituito dai soli Soci Junior in regola con le quote societarie, i quali avranno anche il diritto di voto per gli altri membri del Consiglio Direttivo, al pari e con le regole di tutti i Soci SIAAIC.
  7. Il membro Historian, facente parte del Consiglio Direttivo della Società, è il Past President in carica nel biennio   precedente   che   rimane   e   partecipa   a   pieno   diritto   ai   lavori   del Consiglio Direttivo per l’intero mandato del Consiglio Direttivo in carica.

Art. X – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si occupa di tutte le questioni riguardanti la Società, ed in particolare:

  1. promuovere qualsiasi iniziativa che giudichi utile a conseguire gli obiettivi della Società;
  2. promuovere le riunioni scientifiche, incluso un Congresso Nazionale triennale;
  3. promuovere le attività editoriali della Società;
  4. amministrare i beni della Società ed autorizzare le spese;
  5. redigere una relazione biennale sull’attività svolta dalla Società ed il rendiconto finanziario;
  6. stabilire l’importo della quota sociale dell’Associazione;
  7. deliberare sull’ammissione e sulla decadenza dei Soci;
  8. nominare nel suo seno tre membri per il Collegio per i problemi legislativi e normativi;

 

  1. predisporre e approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione entro il 30 aprile di ogni anno;
  2. nominare i componenti del Comitato Scientifico
  3. approvare il Regolamento della Società. Questo è uno strumento che ha: (a) caratteristiche “dinamiche” come un’entità modificabile in maniera da poter intervenire rapidamente quando fosse il caso e (b) la possibilità di definire ogni struttura della Società nel rispetto dello Statuto
  4. nominare le Task Force, composte da Soci o da altri studiosi o esperti del settore ogni qualvolta ciò si renda necessario

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di:

  1. nominare un Presidente Onorario, scelto tra coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente della Società;
  2. nominare i Soci Onorari;
  3. di nominare “Membri ex Officio”, scelti tra le personalità eminenti nel campo delle Scienze Allergologiche ed Immunologiche e specialità affini. I Membri ex Officio restano in carica per la durata del Consiglio Direttivo che li ha nominati e partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto
  4. nominare i Comitati di Studio/Task Force, composti da Soci o da altri studiosi, ogni qualvolta ciò si renda necessario;
  5. valersi di persone, Enti, Organizzazioni, anche al di fuori della Società ed anche dietro compenso, per quanto attiene l’amministrazione della Società e l’organizzazione di manifestazioni scientifiche e sociali

ART. XI – Presidente, Vice Presidenti, Segretario e Tesoriere.

  1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società, dispone della firma della stessa, convoca in via ordinaria ogni anno o in via straordinaria e presiede il Consiglio Direttivo, convoca e presiede in via ordinaria annualmente, o in via straordinaria, l’Assemblea Generale dei Soci, promuove l’attuazione delle delibere dell’Assemblea Generale dei Soci e del Consiglio Direttivo, decide sui provvedimenti urgenti.
  2. Il Presidente Eletto e i Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nell’espletamento delle sue mansioni. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Presidente Eletto per il biennio successivo lo sostituisce nelle sue funzioni.
  3. Il Segretario ed il Tesoriere coadiuvano il Presidente nell’organizzazione delle attività della Società, provvedono a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo ed a sottoporli alla sua approvazione nella seduta successiva. Il Segretario tiene la corrispondenza ordinaria con i Soci e l’elenco aggiornato dei Soci. Il Tesoriere è consegnatario dei beni dell’Associazione, dell’archivio dei documenti contabili, provvede a ricevere le quote associative, prepara il bilancio consuntivo annuale e lo presenta, con i documenti contabili relativi, al Consiglio Direttivo. Il Tesoriere, insieme al Presidente, dispone della firma della Società ai fini amministrativi.

Art. XII – Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri e Collegio per i problemi legislativi e normativi

 

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 3 (tre) membri eletti fra i Soci dall’Assemblea Generale che restano in carica per un biennio e possono essere rieletti per un solo ulteriore biennio.

 

I Revisori dei Conti possono anche essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali e, in tal caso, remunerati secondo le tariffe previste.

I Revisori dei Conti controllano la regolare tenuta della contabilità e redigono una relazione sul bilancio preventivo e su quello consuntivo.2. Il Collegio dei Probiviri è costituito da 3 (tre) membri eletti tra i Soci dall’Assemblea Generale che restano in carica per un biennio e possono essere rieletti per un solo ulteriore biennio. Il Collegio dei Probiviri nel caso di vertenza tra i Soci può intervenire, su richiesta del Consiglio Direttivo o dei Soci interessati con funzioni arbitrali o consultive.

Il Collegio dei Probiviri, su richiesta del Consiglio Direttivo, esprime parere motivato in merito alla decadenza della qualifica di Socio, per svolgimento di attività in contrasto con le finalità della Società, in base all’art. VI.

 

  1. Il Collegio per i problemi legislativi e normativi è costituito da 5 (cinque) membri di cui 2 (due) eletti con scrutinio segreto dall’Assemblea Generale dei Soci tra i Soci stessi, e 3 nominati dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. I componenti eleggono nel proprio seno un Coordinatore. Il Collegio dura in carica per un biennio e può essere rieletto per un solo ulteriore biennio.

 

Il Collegio per i problemi legislativi e normativi ha come compiti: tutelare l’inserimento professionale dei Soci nella organizzazione sanitaria e a livello normativo, fornire assistenza consultiva ai Soci sugli aspetti legali ed assicurativi inerenti alla propria attività professionale, e porre attenzione alle problematiche legislative interessanti l’Allergologia, l’Asma e l’Immunologia clinica.

ART XIII – COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è l’organo che, con la sua attività, propositiva e consultiva, supporta l’azione del Consiglio Direttivo. Il Comitato Scientifico formula proposte e dà pareri in relazione all’attività di ricerca scientifica che l’Associazione, nell’ambito dei propri scopi istituzionali, promuove e realizza direttamente o tramite terzi soggetti; inoltre verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Esso è composto da un numero massimo di cinque membri scelti tra coloro i quali si siano particolarmente distinti nel campo della Allergologia, Asma e Immunologia Clinica e delle materie ad essa collegate. Sono nominati dal Consiglio Direttivo sulla base del curriculum scientifico dei candidati. Il Comitato rimarrà in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha nominato e il mandato dei suoi componenti è rinnovabile.

Se uno o più dei membri del Comitato Scientifico cessano anticipatamente dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nel più breve tempo possibile, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. I membri del Comitato Scientifico così nominati rimangono in carica per la restante parte del mandato del membro del Comitato Scientifico sostituito.

Il Comitato Scientifico può riunirsi in sedi diverse da quella legale e può istituire commissioni con scopi specifici, sempre in conformità ai mandati statutari. Qualora lo ritenesse necessario potrà riferire delle proprie osservazioni anche in sede di Assemblea, previa richiesta al Presidente dell’Associazione che accoglierà la medesima inserendola nell’ordine del giorno dell’Assemblea stessa.

Art. XIV – Aree Tematiche di Interesse – ATI

L’attuazione delle iniziative culturali e scientifiche della Società è principalmente devoluta alle ATI formate da Associati con interessi comuni in un’area specifica della Allergologia, Asma e Immunologia clinica. Il numero delle ATI viene determinato dal Consiglio Direttivo non più tardi dei 60 giorni che precedono l’Assemblea per le elezioni al fine di rendere noto in tempo utile ai Soci le tipologie di gruppo alle quali possono scegliere di appartenere.

Ogni Socio può partecipare alla votazione, per elezione del Presidente e Segretario, di una sola ATI.

Ogni Socio può far parte di tre ATI.

Il funzionamento della ATI è regolato da apposito regolamento approvato a maggioranza qualificata dei due terzi dei membri del Consiglio Direttivo.

Norma elettiva dei Presidenti e dei Segretari delle ATI:

I candidati a Presidente e Segretario di ATI devono avere:

  1. profilo scientifico nell’argomento;
  2. un progetto per il mandato biennale

I candidati Presidenti devono inoltrare al Consiglio Direttivo un programma biennale e il CV 60 giorni prima della Riunione.

Il Consiglio Direttivo, in base a criteri oggettivi, selezionerà i due migliori candidati da sottoporre a ballottaggio nella riunione elettiva dell’ATI stessa.

In assenza di candidati alla presidenza e segretariato, l’assemblea dell’ATI potrà scegliere tra i presenti alla stessa il nuovo presidente e il nuovo segretario. La scelta dovrà quindi essere avvallata dal Consiglio Direttivo.

 

Art. XV – Sezioni regionali o interregionali

 

  1. La Società è articolata in Sezioni regionali o interregionali, aventi le finalità di promuovere le conoscenze e coordinare le iniziative regionali nel campo dell’Allergologia e dell’Immunologia clinica, anche attraverso l’organizzazione di convegni scientifici e di corsi di aggiornamento a carattere locale, nonché di attuare ogni azione utile per tutelare gli interessi della SIAAIC e dei suoi Soci
  2. L’istituzione di una Sezione può essere richiesta da almeno 100 Soci residenti nella rispettiva Regione (con eventuali deroghe, in rapporto a particolari situazioni geografiche), in regola con le quote sociali, e deve essere approvata dal Consiglio Direttivo della Società.
  3. Dopo tale approvazione, un gruppo provvisorio di coordinamento della Sezione, formato da tre membri, indicati dal Consiglio Direttivo, anche sulla base di una equa distribuzione geografica, dovrà provvedere ad indire, entro tre mesi, un’Assemblea dei Soci della Sezione, la cui convocazione dovrà essere comunicata per iscritto a ciascun Socio almeno venti giorni prima della data stabilita
  4. Le modalità di effettuazione delle elezioni del Comitato Esecutivo delle Sezioni vengono definite dal Regolamento
  5. L’Assemblea dei Soci della Sezione deve essere riunita in via ordinaria almeno una volta ogni anno ed in via straordinaria ogni qualvolta la convocazione venga richiesta dalla maggioranza del Comitato  Esecutivo  della  Sezione  ovvero  da  almeno  un  terzo  dei   L’Assemblea è convocata dal Coordinatore della Sezione, che ne fissa la sede, la data e l’ordine del giorno. La convocazione con indicazione degli argomenti dell’ordine del giorno deve essere comunicata  per  iscritto  a  ciascun  Socio   almeno   venti   giorni   prima   della   data   fissata. L’Assemblea in prima convocazione è valida quando sia presente almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero dei presenti. Spetta all’Assemblea dei Soci:

 

  1. approvare la relazione del Coordinatore ed il rendiconto finanziario annuale;
  2. eleggere con scrutinio segreto il Comitato Esecutivo della Sezione;
  3. proporre al Comitato Esecutivo i programmi scientifici ed organizzativi della Sezione;
  4. deliberare su proposte ed argomenti vari indicati nell’ordine del

 

  1. Il Comitato Esecutivo della Sezione viene riunito su convocazione del Coordinatore, che ne fissa la sede, la data e l’ordine del giorno, almeno ogni sei mesi o, in via straordinaria, su richiesta scritta di  almeno  tre  membri  del   Comitato      La   convocazione,   con   l’indicazione dell’ordine del giorno, deve essere inviata ai membri del Comitato Esecutivo almeno 14 giorni prima della data stabilita. Le delibere del Comitato Esecutivo della Sezione vengono prese a maggioranza semplice; in caso di parità dei voti, decide il voto del Coordinatore. Le riunioni del Comitato Esecutivo della Sezione sono valide quando siano presenti almeno tre membri.
  2. Il Comitato Esecutivo della Sezione ha i seguenti compiti:

 

  1. promuovere qualsiasi iniziativa utile a conseguire le finalità della sezione;
  2. promuovere riunioni scientifiche, almeno annuali, e corsi di aggiornamento in sede regionale o interregionale, preventivamente concordati con il Consiglio Direttivo;
  3. provvedere all’autofinanziamento      della     Sezione,     secondo     modalità      che     siano preventivamente giudicate accettabili dal Consiglio Direttivo;
  4. redigere un rendiconto finanziario annuale ed una relazione annuale sull’attività svolta dalla Sezione.

 

  1. Il Coordinatore di ciascuna Sezione dovrà inviare alla Segreteria Nazionale della Società comunicazione preventiva dell’attività scientifica ed organizzativa, impegnandosi a collaborare, ove richiesto, per il miglior coordinamento delle attività di tutte le Sezioni. Il Consiglio Direttivo provvederà ad indire annualmente, a tal fine, una riunione dei Coordinatori delle varie Sezioni, al fine di programmare la futura attività delle singole sezioni con l’approvazione del Consiglio Direttivo. Ogni Sezione dovrà far pervenire alla Segreteria Nazionale della Società  i  resoconti dell’attività scientifica, ed un rendiconto finanziario annuale entro il 28 febbraio
  2. La sede temporanea di ciascuna Sezione è presso la sede del Coordinatore della Sezione
  3. In caso di inadempienze alle norme previste dallo Statuto non giustificate, il Comitato Esecutivo viene dichiarato decaduto e il Consiglio Direttivo provvederà a nominare un nuovo gruppo di coordinamento. Per quanto non espresso a proposito delle Sezioni regionali o interregionali, si fa riferimento agli articoli del presente Statuto

 

ART. XVI – Consiglio dei Coordinatori delle Sezioni Regionali o Interregionali della SIAAIC

 

  1. Il Consiglio dei Coordinatori delle Sezioni Regionali o Interregionali della SIAAIC è costituito da tutti i Coordinatori di Sezioni Regionali e Interregionali della SIAAIC sul territorio nazionale con il compito di coordinare le attività Il funzionamento è demandato ad apposito regolamento.

 

ART. XVII – CONFLITTO DI INTERESSI

Si versa in conflitto di interessi nel momento in cui contemporaneamente si è portatore di un altro interesse la cui soddisfazione comporta il sacrificio dell’interesse sociale.

 

Il Presidente/Consigliere che supponga di essere in conflitto di interessi deve dichiarare e dare notizia per iscritto agli altri Consiglieri, per il tramite del Segretario della Società e al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata.

L’informativa obbligatoria sussiste non solo nel caso in cui l’operazione non coincida con l’interesse della Società, ma anche nel caso in cui coincida o sia convergente con gli interessi della Società.

Il Consiglio Direttivo deve esprimersi sull’operazione motivando adeguatamente le ragioni e la convenienza per la Società ad effettuare l’operazione.

Il Presidente/Consigliere in conflitto di interessi non ha diritto di esprimere il suo voto sull’operazione oggetto di delibera da parte del Consiglio Direttivo; resta, tuttavia, fermo il diritto di partecipare al Consiglio Direttivo al fine della determinazione del quorum costitutivo e della eventuale discussione sul tema trattato.

Nei casi di inosservanza a quanto previsto nei punti che precedono, i Consiglieri anche consenzienti ma non informati e il Collegio dei Revisori possono impugnare le deliberazioni del Consiglio Direttivo che possano recar danno alla Società entro 90 giorni dalla loro data.

Il Presidente/Consigliere in conflitto di interessi risponde dei danni che siano derivati alla Società dalla sua azione o dalla sua omissione.

Art. XVIII – Patrimonio

  1. Il patrimonio dell’Associazione è formato dagli avanzi di gestione dell’Associazione stessa derivanti da entrate tra cui:
    1. le quote associative annuali;
    2. i proventi, netti di spese, delle pubblicazioni e delle attività scientifiche;
    3. le rendite del patrimonio purché non in contrasto con la normativa vigente in materia di Società Scientifiche;
    4. eventuali contributi di Enti o Società;
    5. eventuali lasciti e donazioni od ogni altro provento giudicato accettabile dal Consiglio Direttivo.
  2. Il fondo patrimoniale è costituito da:
    1. beni mobili ed immobili di proprietà della Società;
    2. eventuali residui attivi di precedenti esercizi, esplicitamente destinati al patrimonio
  3. È fatto divieto di distribuire fondi, avanzi di gestione anche in modo indiretto ai Soci durante la vita dell’Associazione salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge

 

Art. XIX – Bilancio

 

  1. L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni
  2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo è tenuto a redigere e approvare un bilancio consuntivo annuale, dal quale risultino la situazione patrimoniale dell’Associazione e gli eventuali avanzi o disavanzi di gestione, nonché un bilancio preventivo per l’esercizio successivo.
  3. Copia del bilancio preventivo e consuntivo andrà consegnata nei quindici giorni successivi all’approvazione al Collegio dei Revisori perché predisponga la relazione al bilancio preventivo e consuntivo
  4. Il bilancio preventivo e consuntivo e le relative relazioni del Collegio dei Revisori devono essere depositati in copia nella sede dell’Associazione durante i trenta giorni che precedono l’Assemblea dei Soci e finché siano approvati. I Soci possono prenderne visione
  5. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere pubblicati nel sito internet dell’Associazione, unitamente all’elenco degli incarichi retribuiti conferiti dalla medesima nell’esercizio a cui è riferito il bilancio consuntivo

 

 

Art. XX – Scioglimento della Società

 

  1. La Società può essere sciolta dall’Assemblea Generale, con delibera presa a maggioranza di 2/3 (due terzi) dei Soci aventi diritto al voto
  2. In caso di scioglimento della Società, l’Assemblea Generale provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e deliberando in ordine alla devoluzione del patrimonio dell’Ente ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge

 

 

Art. XXI – Disposizioni generali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia ed in particolare quanto espressamente previsto dal Decreto Ministero della Salute 2 agosto 2017.