La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13660 del 11 Maggio 2026 ha chiarito che il consenso del paziente, oltre che informato ed esplicito, deve essere consapevole e completo, dovendo cioè riguardare tutti i rischi prevedibili, compreso quelli statisticamente meno probabili, con la sola esclusione di quelli assolutamente eccezionali o altamente improbabili; detto consenso, inoltre, deve coprire non solo l’intervento nel suo complesso, ma anche ogni singola fase di esso. Nel caso di specie era stata lesa la libertà di autodeterminazione della vittima la quale, se debitamente informata, avrebbe scelto consapevolmente dove farsi operare e plausibilmente di subire l’intervento in una struttura specializzata.

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