“Con la sentenza n. 9949 del 17 aprile 2026 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di responsabilità sanitaria, chiarendo i limiti dell’azione di rivalsa della struttura nei confronti dell’esercente la professione sanitaria.

La vicenda trae origine dalle richieste risarcitorie azionate da una paziente per i danni subiti a seguito di un intervento chirurgico eseguito presso una clinica privata in regime di solvenza. Il Tribunale ha condannato la struttura, la quale ha esercitato azione di regresso nei confronti del chirurgo libero professionista, invocando l’applicazione sia delle norme codicistiche in tema di regresso tra corresponsabili, sia di una clausola di manleva contenuta nel contratto di collaborazione.

La domanda è stata tuttavia respinta in appello, con decisione ora confermata dalla Corte di Cassazione, che ha ribadito come la disciplina speciale prevista dall’art. 9 della Legge Gelli-Bianco (L. n. 24/2017) debba prevalere sulle norme generali del codice civile. La norma, in particolare, consente l’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria esclusivamente nei casi di dolo o colpa grave, configurandosi come disposizione imperativa e, pertanto, non derogabile nemmeno mediante accordi contrattuali.

Secondo la Suprema Corte, il rischio connesso all’organizzazione dell’attività sanitaria deve gravare principalmente sulla struttura, quale soggetto che organizza mezzi, personale e protocolli operativi. Proprio per questa ragione, il relativo onere risarcitorio non può essere automaticamente trasferito sul medico, neppure qualora questi operi in regime libero-professionale, ove assuma comunque la qualifica di ausiliario della struttura ai sensi dell’art. 1228 c.c.

Di particolare rilievo risulta anche l’interpretazione offerta dalla Corte in merito alla nozione di colpa grave, che viene intesa in senso rigoroso: non ogni errore professionale è, infatti, sufficiente a fondare l’azione di rivalsa, essendo invece necessario accertare una condotta caratterizzata da una “eccezionale e inescusabile devianza” dalle regole dell’arte medica e dagli standard professionali.

La Corte si sofferma, inoltre, sulla validità dei patti di manleva inseriti nei contratti tra strutture sanitarie e professionisti, clausole ancora frequentemente utilizzate nella prassi, dichiarandone la nullità in quanto si pongono in contrasto con la natura imperativa dell’art. 9 della Legge Gelli-Bianco.

L’ordinanza n. 9949/2026 della Terza Sezione Civile offre un quadro interpretativo chiaro e coerente sul funzionamento dell’azione di rivalsa nella responsabilità sanitaria. L’art. 9 della legge Gelli-Bianco è norma imperativa che governa il piano interno tra struttura e sanitario ogni volta che il danno si produca nell’ambito dell’organizzazione della struttura, indipendentemente dal titolo della responsabilità del medico verso il paziente e da qualsiasi clausola contrattuale difforme. La struttura che intende tutelarsi deve investire nella qualità organizzativa e nella prevenzione del rischio clinico, non nella costruzione di clausole di manleva che la Cassazione è pronta a dichiarare nulle d’ufficio.

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